STATUTO NAZIONALE NURSIND


art. 1 COSTITUZIONE E DEFINIZIONE
E’ costituita l’organizzazione sindacale “NURSIND” che rappresenta gli appartenenti alle Professioni Infermieristiche senza vincoli alle loro convinzioni politiche, religiose, filosofiche, dello stato sociale, del sesso, di nazionalità e regionali, impiegate nelle varie forme previste dal mercato del lavoro pubblico, privato e universitario.

art. 2 FINALITA’
Il Sindacato “NURSIND” non ha fini di lucro, può estendere la sua competenza su tutto il territorio nazionale ed europeo articolando le proprie attività nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee.
Si prefigge quali obiettivi principali:

1 la tutela del decoro e degli interessi morali ed economici e giuridici di tutti gli esercenti le professioni infermieristiche;

2 la tutela, la promozione e l’elevazione della cultura, delle capacità professionali e delle conoscenze tecniche e scientifiche delle professioni infermieristiche e di ciascun associato;

3 il miglioramento delle attività dei propri quadri sindacali e della loro formazione con l’acquisizione delle conoscenze dei diritti e doveri di ognuno, favorendo la loro partecipazione ad ogni livello, sia negli organismi nazionali, regionali, aziendali e ovunque ne sia prevista la presenza e sia necessaria la tutela e l’autotutela sindacale;

4 contribuire a migliorare la qualità delle prestazioni professionali nel rispetto del Codice Deontologico;

5 favorire e ricercare il dialogo con tutte le realtà nazionali e dell’Unione Europea che si occupano a diversi livelli della professione infermieristica;

6 radicare e difendere la cultura della rappresentanza e autorappresentanza sindacale della categoria;

7 disciplinare i contenziosi, le controversie e le vertenze individuali degli associati davanti alle controparti istituzionali o aventi causa, fornendo attraverso le proprie articolazioni organizzative le consulenze necessarie, siano esse legali, amministrative, fiscali, tecniche, professionali, comunque riconducibili alle attività proprie delle professioni infermieristiche;

8 organizzare per proprio conto e per enti istituzionali o privati convegni, seminari di studi, corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione professionale, attività didattiche e audiovisive e similari.

art. 3 ASSOCIATI
Possono aderire in qualità di associati le persone fisiche di cui all’art. 1 del presente statuto ivi compresi disoccupati, liberi professionisti, pensionati.
La qualità di socio si acquisisce attraverso domanda di iscrizione a “NURSIND” e/o ratifica da parte del Direttivo Nazionale delle deleghe presentate dalle sigle aderenti.
Le Segreterie Provinciali hanno facoltà di deliberare il riconoscimento del nuovo associato, il quale implicitamente accetta e si impegna a rispettare e a far rispettare le norme del presente statuto.
La qualità di associato si perde previe dimissioni scritte o per decadenza conseguente a morosità nel versamento della quota associativa.
Il Direttivo Provinciale può altresì deliberare l’espulsione di un associato nel caso in cui quest’ultimo adotti comportamenti in contrasto con le norme del presente statuto e/o lesive dell’immagine del Sindacato. In tal caso la decisione deve essere ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri

art. 4 QUOTA ASSOCIATIVA
Dal 1° Gennaio 2009 la quota associativa, fatte salve diverse integrazioni al presente statuto, viene fissata in Euro 8,00 per 12 mensilità.
E’ data facoltà alle segreterie provinciali di poter modificare la quota mensile sino ad un massimo di 10,00 euro per dodici mensilità.
Le trattenute sindacali verranno amministrate dalle Segreterie Provinciali. Ogni segreteria provinciale è tenuta a versare mensilmente alla Segreteria Amministrativa Nazionale Euro 2.20 per associato.

art. 5 DIRITTI DELL’ASSOCIATO
Tutti gli associati partecipano con piena uguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Ciascun associato è eleggibile a tutte le cariche statutarie, le quali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo diverse determinazioni degli organi statutari.

art. 6 ORGANI STATUTARI CENTRALI E PERIFERICI
Gli organi statutari attraverso i quali si articolano le attività e le iniziative sindacali per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente atto sono:
a-Organi centrali:

1. Segretario Nazionale;
2. Segretario Amministrativo;
3. Direttivo Nazionale;
4. Congresso Nazionale;
5. Consiglio Nazionale;
6. Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;

b- Organi periferici:

Coordinatore regionale;
Segretario Provinciale;
Segretario Amministrativo Provinciale;
Segretario Aziendale (o di presidio);
Direttivo Provinciale;
Direttivo Aziendale;
Assemblea degli associati in tutti i gradi degli organi periferici.

art. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Rappresenta l’esercizio democratico di base degli associati. Si riunisce almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno 1/5 degli associati in diritto da almeno tre mesi. Delibera sulle seguenti materie:

conto consuntivo e relazione sulle attività svolte;
bilancio annuale di previsione e relazione programmatica e di sviluppo;
elezione e destituzione delle cariche elettive motivandole con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli associati rappresentati.

art. 8 SEGRETARIO, DIRETTIVO E CONGRESSO PROVINCIALE
Il Segretario Provinciale e il suo Direttivo, eletti in sede congressuale provinciale, rappresentano “NURSIND” in ambito provinciale.
Il Segretario Provinciale in fase di primo insediamento può essere individuato dalla Direzione Nazionale.
La Segreteria Provinciale si dota di un registro di protocollo per la gestione dei propri atti in entrata ed uscita e di un codice fiscale.
Il Segretario Provinciale:

Convoca e presiede l’assemblea degli associati;
Funge da tramite con gli organi centrali;
Coordina le istanze delle singole rappresentanze attivate;
Invia con cadenza trimestrale il dato associativo provinciale alla struttura nazionale;
E’ intestatario del codice fiscale della propria segreteria;
E’ intestatario del conto corrente provinciale assieme al segretario amministrativo.

Il Direttivo Provinciale:
Il Direttivo Provinciale si compone di almeno tre componenti elevabile di 1 ogni 80 iscritti.

1. Elegge al suo interno, a maggioranza semplice dei componenti, il Segretario Provinciale e il Segretario Amministrativo.
2. Fornisce assistenza sindacale alle contrattazioni decentrate.
3. Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
4. Ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri.
5. Decide sull’organizzazione e il funzionamento della propria struttura e la sua gestione am-ministrativa.
6. Attiva strutture aziendali regolamentandone l’organizzazione e la partecipazione ai propri lavori.
7. Assume in via provvisoria decisioni disciplinari nei confronti degli iscritti in attesa dell’intervento del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Provinciale
Si convoca obbligatoriamente prima del Congresso Nazionale. Si convoca altresì in caso di dimissione della maggioranza dei componenti il Direttivo Provinciale.
Il Congresso Provinciale:

1. elegge il Direttivo Provinciale;
2.individua i delegati al Congresso Nazionale nella misura di 1 ogni 60 iscritti e in caso di un numero inferiore di iscritti individua un delegato;
3.valuta l’operato di “NURSIND”;
4.delibera l’indirizzo di politica sindacale;
5.esamina il rendiconto finanziario e fissa le direttive di massima per l’utilizzo delle risorse finanziarie.

art. 9 COORDINAMENTO REGIONALE E COORDINATORE REGIONALE
Il coordinamento regionale è composto dal segretario territoriale/provinciale e da un dirigente sindacale territoriale/provinciale per ogni ambito presente nella regione di riferimento. Questi eleggono un Coordinatore regionale e un vice coordinatore con compiti amministrativi.
A garanzia di trasparenza ed equità, le due figure non possono appartenere alla stessa segreteria territoriale/provinciale, fatte salve le realtà territoriali/provinciali dove vi sia una sola segreteria territoriale/provinciale o non vi sia la disponibilità di appartenenti a segreterie diverse.
In mancanza del Coordinatore Regionale, il segretario Nazionale, sentita la Direzione Nazionale, e i segretari territoriali/provinciali, può provvedere alla nomina di un rappresentante NurSind presso la Regione di appartenenza.
- Regolamento Coordinamento Regionale
Per i compiti, le finalità e l’organizzazione del Coordinamento Regionale si rimanda al Regolamento del Coordinamento Regionale, allegato 4 dello Statuto Nazionale.

art. 10 DIRETTIVO NAZIONALE
E’ eletto dal Congresso Nazionale ed è costituito da 8 componenti.
In caso di dimissioni, espulsione o decadenza di un componente, si procede alla sua sostituzione col candidato risultato primo dei non eletti al Congresso Nazionale ed in possesso dei requisiti di iscrizione al sindacato.
I suoi componenti non possono essere iscritti presso altre OO.SS.
Nelle riunioni deliberative le decisioni sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale ha prevalenza.
In mancanza di una convocazione formale del Segretario Nazionale si auto convoca su richiesta della maggioranza dei componenti.
Le spese di partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono a carico della Segreteria Amministrativa Nazionale.
Funzioni del Direttivo Nazionale:
1. Elegge il Segretario Nazionale e il Segretario Amministrativo;
2. Approva i regolamenti elettorali, normativi e amministrativi;
3. Vigila e verifica l’operato dei componenti del Direttivo stesso e del Segretario Nazionale;
4. Delibera sulle domande di adesione a “NURSIND” da parte di altre OO.SS.,
5. Delibera la quota di adesione al sindacato;
6. Cura l’organizzazione e il funzionamento della struttura nazionale e vigila su quelle periferiche;
7. Ha facoltà di richiedere le delibere e i relativi verbali delle strutture periferiche;
8. Fornisce idonee risposte alle richieste di informazione e assistenza dalle strutture regionali e provinciali;
9. Stabilisce strategie e azioni sindacali a tutela degli interessi generali e statutari;
10. Ratifica la nomina dei propri rappresentanti negli ambiti istituzionali e in seno alle tratta-tive nazionali;
11. Sovrintende alle contrattazioni nazionali;
12. Proclama lo sciopero nazionale della categoria e altre opportune manifestazioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni;
13. Dichiara decaduti i componenti assenti senza adeguata motivazione per tre volte consecutive alle riunioni deliberative;
14. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
15. Ratifica le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale propone il deferimento o la trattazione dei casi segnalati.

art. 11 SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale è eletto dal Direttivo Nazionale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta del Direttivo Nazionale.
Rappresenta legalmente il Sindacato a tutti gli effetti, ha potere di firma e di delega, previa autorizzazione del Direttivo Nazionale. In caso di assenza motivata è sostituito da un componente del Direttivo Nazionale.
Il Segretario Nazionale:

1. Convoca e presiede le riunioni del Direttivo Nazionale, siano esse ordinarie o urgenti;
2. Convoca e presiede con cadenza triennale il Congresso Nazionale, dandone prima comuni-cazione al Direttivo Nazionale e alle Segreterie attivate almeno dieci mesi prima della data del suo svolgimento;
3. Tratta con tutte le controparti istituzionali nazionali o europee, nonché con terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche o associazioni sindacali o politiche o del mondo sociale e del lavoro;
4. Predispone la piattaforma contrattuale ed intavola le trattative per la redazione dei contratti e per le problematiche del lavoro;
Assegna ai componenti del Direttivo Nazionale le deleghe operative;
E’ responsabile della diffusione dei comunicati stampa e degli organi di informazione sindacale.

art. 12 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Amministrativo viene eletto dal Direttivo Nazionale tra i suoi componenti con le stesse modalità dell’elezione del Segretario Nazionale. Svolge le seguenti funzioni:

1. Raccordo amministrativo tra il Segretario Nazionale, il Direttivo Nazionale e gli organi statutari periferici;
2. Cura la gestione dei tabulati degli iscritti;
3. Ha facoltà di richiedere l’invio dei bilanci preventivi e consuntivi delle Segreterie Provinciali;
4. Ha facoltà di richiedere direttamente alle amministrazioni aziendali i nominativi degli iscritti;
5. Ha facoltà di richiedere agli istituti bancari la documentazione relativa ai conti correnti delle Segreterie Provinciali intestati Nursind;
6. Ha facoltà di richiedere alle Segreterie Provinciali i movimenti bancari e le pezze giustificative delle spese;
7. Su mandato della Direzione Nazionale, in caso di morosità da oltre tre mesi del versamento del contributo di cui all’articolo 4, può procedere a far canalizzare direttamente sul conto corrente nazionale la ritenuta delle deleghe sindacali effettuata dalle amministrazioni aziendali;
8. Indirizza le segreterie attivate nella corretta utilizzazione dei fondi costituiti dalle trattenute degli iscritti;
9. Ogni fine anno relaziona il Segretario e il Direttivo Nazionale sulla situazione degli accreditamenti degli iscritti;
10. Gestisce in prima persona e con il Segretario Nazionale il conto corrente nazionale “NURSIND”.

art. 13 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
E’ composto da tre associati eletti in sede di Congresso Nazionale. Al suo interno elegge un Presidente. I compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono:

1. esaminare i casi deferiti al Direttivo Nazionale e deliberare di conseguenza;
2. acquisire agli atti la difesa dei deferiti;
3. decidere sui conflitti statutari di rappresentanza e di compatibilità;

Il deferimento di un associato deve essere proposto dal Segretario Provinciale della sede cui l’associato risulta iscritto.
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare e deferimento di un associato, il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificatene le circostanze, assume le opportune informazioni, e dopo aver informato in merito l’interessato e sentitolo sia oralmente che per iscritto, adotta le deliberazioni opportune. Il presidente fissa il giorno e la data della seduta nella quale adottare eventuali provvedimenti, informandone a mezzo r/a/r l’associato. In assenza dell’associato si procederà comunque al giudizio. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri possono essere:

1. la diffida o la dichiarazione di biasimo a non ripetere la mancanza commessa;
2. la sospensione per trenta giorni;
3. l’espulsione;

art. 14 CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Provinciali e dal Direttivo Nazionale. Ha funzione consultiva e di indirizzo politico programmatico. Si riunisce preferibilmente una volta a semestre su convocazione del Segretario Nazionale o su proposta della maggioranza delle Segreterie Provinciali.
Le riunioni sono normate dal rispettivo regolamento di cui all’allegato n°3.
Le spese relative alla partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico delle Segreterie Provinciali di riferimento.
Oltre ai membri di diritto, alcuni membri del Consiglio Nazionale possono essere nominati dalla Direzione con specifici compiti di supporto al Consiglio stesso o alla Direzione Nazionale. I membri di nomina non hanno diritto di voto all’assemblea. Per gli oneri sostenuti per l’attività svolta, la Segreteria Nazionale può prevedere una compartecipazione al rim-borso spese.

art. 15 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
E’ costituito da tre componenti eletti in sede di Congresso Nazionale tra gli associati.
Ha competenze nel controllo annuale della contabilità. Relaziona per iscritto al Direttivo Nazionale e al Segretario Amministrativo.

art. 16 GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’apertura e la gestione del conto corrente intestato alla Segreteria Provinciale NurSind avviene secondo le seguenti modalità:
a) In fase di attivazione della Segreteria Provinciale: presentazione all’istituto di credito della richiesta di apertura di conto corrente intestato alla Segreteria Provinciale Nursind di riferimento da parte del Segretario Provinciale indicato dalla Direzione Nazionale, così come previsto dall’art. 8 del presente Statuto, dietro presentazione all’Istituto di Credito della delega a rappresentare la Segreteria Provinciale NurSind di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante Nursind o da un componente la Direzione Nazionale;
b) A Segreteria Provinciale già attivata: presentazione all’istituto di credito di richiesta di apertura di conto corrente intestato alla Segreteria Provinciale NurSind di riferimento da parte del Segretario Provinciale e del Segretario Amministrativo dietro presentazione all’Istituto di Credito della delega a rappresentare la Segreteria Provinciale NurSind di riferimento da parte del Direttivo Provinciale della segreteria stessa.
La titolarità della firma sul conto corrente della Segreteria Provinciale deve essere doppia, del Segretario Provinciale di riferimento e del Segretario Amministrativo, disgiunta fino a 5.000 (cinquemila) euro, congiunta per importi superiori.
L’apertura del conto corrente della Segreteria Nazionale intestato NurSind Nazionale viene effettuata dal Segretario Amministrativo Nazionale e dal Segretario Nazionale su delega della Direzione Nazionale.
La titolarità della firma sul conto corrente Nazionale deve essere doppia, del Segretario Amministrativo Nazionale e del Segretario Nazionale, disgiunta fino a 10.000 (diecimila) euro, congiunta per importi superiori.
Sia nel caso di apertura del conto corrente della Segreteria Provinciale che di quello della Segreteria Nazionale si effettua la trasmissione all’Istituto di Credito di copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo nonché della copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della Segreteria Provinciale o Nazionale.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al regolamento interno e alle disposizioni del Segretario Amministrativo e per quanto non espressamente previsto ai fini fiscali il presente statuto si conforma alle disposizioni dell'art. 148 del TUIR e successive modificazioni e alla normativa fiscale vigente.

art. 17 FINANZIAMENTO
Il Sindacato, salvo diversamente disposto dal direttivo nazionale, si finanzia con la corresponsione della quota delle trattenute degli associati individuata all’art. 4.

art. 18 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI
Delle delibere di ciascuno degli organi centrali e periferici deve essere redatto un verbale datato e sottoscritto dai partecipanti alle riunioni stesse.
La conservazione dei verbali è affidata al Segretario Amministrativo.

art. 19 COMMISSARIAMENTO
La mancata convocazione degli organismi statutari periferici e gli inadempimenti statutari e regolamentari possono richiedere il commissariamento del livello organizzativo interessato. Il Direttivo Nazionale può in tal caso disporre la nomina di un Commissario con compiti di ordinaria amministrazione e di rappresentanza legale che durerà in carica fino allo svolgimento, entro un anno, del Congresso di riferimento.

art. 20 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio è composto dai beni immobili e mobili di sua proprietà, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, opportunamente documentate. Non saranno accettate erogazioni e donazioni anonime. Verranno accettati contributi da parte di istituzioni e privati se finalizzati a sostenere corsi di aggiornamento, convegni di studio, pubblicazioni, ricerche e quant’altro sicuramente riconducibile al finanziamento di attività culturali negli ambiti di cui all’art. 2 del presente statuto.

art. 21 SCIOGLIMENTO
In sede congressuale, su richiesta sottoscritta e motivata dal almeno la metà più uno delle segreterie attivate, il sindacato “NURSIND”, può:

essere sciolto;
confluire in un’altra O.S. o Federazione autonoma;

Sulla richiesta di cui sopra devono pronunciarsi i delegati in rappresentanza di tutte le segreterie attivate a tutti i livelli organizzativi. Il quorum richiesto è della maggioranza qualificata di 2/3 dei voti validi.
In caso di scioglimento il Direttivo Nazionale ne assume la liquidazione, curando la devoluzione del patrimonio alle sigle aderenti, ad istituzioni scientifiche o sociali di accertata moralità e utilità scientifica e sociale, nonché a istituti che perseguono principi di formazione infermieristica.

art. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO
Integrazioni, modifiche, sostituzioni di parte di articoli e capoversi del presente statuto sono prerogativa del Direttivo Nazionale e non necessitano di atto notarile.
Le modifiche saranno portate a conoscenza attraverso le pubblicazioni del sindacato o attraverso ogni forma che i livelli organizzativi riterranno di intraprendere. A decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione delle modifiche apportate, le stesse si riterranno operative.
Allo stesso modo, ogni tre anni in sede congressuale, potranno essere proposte modifiche al presente Statuto, per l’approvazione delle quali sarà necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati al Congresso.

art. 23 PATTI DI ADESIONE
Su mandato del Direttivo Nazionale, può essere delegata al Segretario Nazionale:

la possibilità di sottoscrivere accordi di adesione con le sigle sindacali autonome firmatarie dei contratti di lavoro dei comparti sanitari pubblici e privati e universitari;
la possibilità di sottoscrivere accordi di adesione a Confederazioni autonome e rappresentative.

Tali accordi devono in ogni caso salvaguardare i principi di autonomia organizzativa, amministrativa e di indirizzo politico, programmatico e sindacale NurSind.
L’accordo di adesione non deve prevedere l’assorbimento di “NURSIND” e l’identità dei principi che lo costituiscono non deve venire meno per nessun motivo.
“NURSIND” si impegna lealmente a rispettare e far rispettare l’eventuale patto di adesione.
Possono essere previsti progetti d’intesa e percorsi associativi paralleli e sperimentali e transitori con altre OO.SS., il cui intento risulti essere di giovamento per le parti, all’interno delle quali sarà il Segretario Nazionale, di concerto con la O.S. stipulante il progetto d’intesa, ad autorizzare in via del tutto eccezionale e provvisoria e a tempo cariche all’interno delle parti stesse. Il progetto sperimentale d’intesa deve essere sottoposto a verifica semestrale o annuale da parte di commissioni paritetiche appositamente costituite all’uopo.

art. 24 UFFICIO STUDI
Il sindacato può costituire un Ufficio Studi articolato in gruppi di lavoro sulle tematiche, quali: formazione professionale, occupazione, aggiornamento, comunicazione, immagine delle professioni infermieristiche e del sindacato. L’Ufficio Studi può eleggere al proprio interno un coordinatore.

art. 25 LOGO
Il logo è composto da una serie di gabbiani in volo dal corpo a croce e dalla sigla NURSIND stilizzata con la S maggiorata. Il logo può essere individuato ex novo almeno 10 mesi dal congresso nazionale per consentirne massima pubblicità. Le caratteristiche del logo sono quelle visibili sul sito http://www.nursind.it/nursind2/

art. 26 SITO INTERNET E RIVISTA
L’O.S. NurSind è titolare del dominio internet www.nursind.it la cui gestione è prerogativa della Direzione Nazionale.
L’organo di stampa ufficiale del sindacato è la rivista “Infermieristicamente Sindacando”. Ne è responsabile il Segretario Nazionale o altra persona da lui stesso delegata.

art. 27 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
I profili professionali, l'etica e la deontologia infermieristica costituiscono i riferimenti sui quali le professioni infermieristiche regolano l'esercizio del diritto di sciopero, del quale riconoscono i limiti costituzionali inerenti al ricorso al diritto medesimo.
La sottoscritta O.S. delle professioni infermieristiche si atterrà a forme di autodisciplina, osservando l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto delle disposizioni della Legge 12 Giugno 1990, n° 146 e 11 Aprile 2000 n°83 e successive modifiche ed integrazioni e all’Accordo Nazionale 25 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione N. 01/155 del 13.12.2001 e a quanto previsto dai CCNL.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture di riferimento nell'ambito delle competenze indicate dalle norme statutarie.

art. 28 VOLONTARIATO
La O.S. Nursind recepisce le indicazioni della legge quadro sul Volontariato 11 Agosto 91 n. 266, intendendo per volontariato le attività prestate dagli esercenti le professioni infermieristiche in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto delle norme deontologiche e dell’etica professionale. A tal fine ogni struttura statutaria decentrata coordina l’organizzazione delle disponibilità al volontariato, garantendo l’elettività e la gratuità delle cariche associative previste.

art. 29 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In ottemperanza all’art. 47 del D.L. 29/93 e successive modifiche, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, l’organizzazione sindacale NURSIND riconosce l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il comparto delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

art. 30 TUTELA DEGLI ASSOCIATI
A titolo gratuito gli associati di cui all’art. 1 dovranno essere tutelati, attraverso le strutture dell’organizzazione sindacale, nelle vertenze dinnanzi alle amministrazioni fornendo le consulenze necessarie in caso di situazioni sicuramente riferibili al rapporto di lavoro.

art. 31 RATIFICA NOMINE
Il Direttivo Nazionale deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione a ratificare le nomine che risultano in regola con i dettati statutari e regolamentari, accertando che le elezioni siano avvenute con modalità certificabili. Le cariche elettive e le nomine sono previste per anni tre, quelle commissariali di norma per un anno fino allo svolgimento del congresso di riferimento

art. 32 INCOMPATIBILITA’
Ad ogni livello organizzativo non possono essere ricoperti più di due incarichi operativi, ne possono essere assunte più segreterie, tranne che in regime di commissariamento.
I componenti degli organi statutari non possono essere iscritti in altri sindacati, tranne che alle sigle aderenti “NURSIND”. Ogni ulteriore incompatibilità può essere successivamente integrata e deliberata dalla Direzione Nazionale.

art. 33 DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI
L’attribuzione e la gestione dei distacchi e permessi sindacali compete al Direttivo Nazionale, in base al monte ore a disposizione e in base alle normative vigenti.

art. 34 CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale ha luogo ogni tre anni. Lo svolgimento del congresso nazionale è regolato dall’allegato 1 e comprende:

relazione del Segretario Nazionale e del Segretario Amministrativo;
presentazione dei candidati alla Direzione Nazionale;
interventi delle Segreterie Provinciali;
elezione del nuovo Direttivo Nazionale.

art. 35 SEDE DELLA LEGALE RAPPRESENTANZA
La sede della legale rappresentanza è quella del segretario nazionale in vigenza di mandato. La sede sindacale nazionale è ubicata in via F.Squartini, 3, 56121 Ospedaletto-PISA.

 

Il presente Statuto è stato integrato e modificato dalla Direzione Nazionale Nursind riunitasi a Roma in data 7 novembre 2009 e dalla delibera del 12 novembre 2010.
La Direzione Nazionale
Letto, confermato e sottoscritto.
Daniele Carbocci, Enzo Palladino, Pietro Sammartino, Donato Carrara, Andrea Bottega, Salvo Lo Presti, Tiziana Traini, Maurizio Giacomini

Allegato n° 1: disciplina svolgimento del Congresso
Allegato n°2: regolamento Amministrativo
Allegato n°3: disciplina delle assise del Consiglio Nazionale
Allegato n°4: regolamento Coordinamento Regionale